Art. 1 Il Codice Deontologico è l’insieme dei principi e delle regole cui devono
riferirsi i Professionisti PWA nell’esercizio della professione e che deve
orientare le loro scelte di comportamento ai diversi livelli di responsabilità
in cui gli stessi si trovano ad operare.
Il rispetto del Codice è vincolante nell’esercizio della professione per gli
iscritti all’Associazione Professionisti PWA
Art. 2
Il Codice Deontologico impegna tutti gli iscritti a Professionisti PWA, le
aziende e gli Enti che operano a stretto contatto con l’Associazione alla sua
conoscenza, comprensione e diffusione. L’inosservanza dei principi e delle
prescrizioni qui espresse, la non conoscenza di queste ed ogni azione
non conforme al corretto esercizio della Professione sono sanzionabili
con le procedure disciplinari e le relative sanzioni stabilite dal Collegio dei
Probiviri, secondo quanto previsto dallo Statuto Professionisti PWA
Art. 3
L’attività del Professionista PWA si fonda sull’indipendenza di ogni
altro comparto della vita associata e ha come fine l’affermazione e la
valorizzazione della professionalità e delle competenze di settore, anche in
ottica di crescita e sviluppo.
Mission
TITOLO I
Norme Generali
Art. 4
Nell’esercizio delle sue funzioni, il Professionista PWA si basa sulla propria
autonomia tecnico-, sulle proprie conoscenze, su una formazione ed
una esperienza maturate nel proprio settore, nonché sulla personale
consapevolezza di esercitare un’attività a stretto contatto con persone
singole, la cui identità e dignità deve essere sempre e comunque
rispettata.
Art. 5
Il Professionista PWA nell’esercizio delle sue funzioni opera in un rapporto
di collaborazione con singoli, aziende, imprese, associazioni, Enti pubblici
e privati, a qualsiasi titolo - in forma libero autonoma, singola, associata
, cooperativa o tramite aziende, società di cui può essere titolare, socio,
collaboratore, consulente etc. etc.
In questa sua attività l’iscritto all’Associazione Professionisti PWA deve
assumere comportamenti non lesivi della dignità rappresentata e tutelata
dall’Associazione stessa e, in nessun caso, può abusare della propria
posizione.
Art. 6
Nei rapporti intrattenuti con le Istituzioni pubbliche, Professionisti PWA
adotta una condotta improntata all’integrità e alla correttezza e si impegna
a operare nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e locali vigenti
- nonché della corretta pratica commerciale - nel caso di partecipazioni
a gare e/o della presentazione di progetti finanziati con i fondi pubblici,
compatibilmente da quanto stabilito dallo Statuto.
Art. 7
Il professionista PWA è obbligato alla propria formazione continua per
garantire prestazioni appropriate e di qualità all’utente. E’ altresì tenuto a
migliorare il proprio livello di competenza teorico-pratica, metodologica
e organizzativa; ad impegnarsi nella ricerca nel proprio ambito , nella
promozione e nella diffusione della propria esperienza.
Infine l’iscritto all’Associazione Professionisti PWA, riconosciuti i limiti delle
proprie competenze, deve tenersi puntualmente aggiornato sulle novità
emergenti e le pratiche migliori del proprio ambito di competenza e deve
utilizzare solo gli strumenti teorici-pratici di cui ha conoscenza, e laddove
previsto, formale autorizzazione.
Art. 8
Nella propria attività , nell’aggiornamento continuo e nelle comunicazioni del risultato dello stesso, il Professionista PWA valuta attentamente,
anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità delle
informazioni, dei dati e delle fonti su cui basa le conclusioni raggiunte;
espone, quando necessario, le ipotesi operative alternative ed esplicita i
limiti dei risultati.
Art. 9
Il Professionista PWA accetta il mandato esclusivamente nei limiti delle
proprie competenze e il rapporto lavorativo ha carattere contrattuale
con reciproci diritti e doveri. Qualora necessario, può avvalersi della
collaborazione di altri Professionisti PWA che integrano e completano le
sue competenze. In questi casi, il professionista risponde non solo del
proprio operato, ma anche di quello dei soggetti scelti come collaboratori,
anch’essi obbligati a conoscere e applicare le norme del presente Codice.
Il Professionista PWA è tenuto a mettere a conoscenza la committenza o
l’utenza del proprio onorario al momento del contratto o non appena venga
esplicitata la richiesta e concordato il piano operativo.
Art. 10
Il Professionista PWA adotta comportamenti e regole di condotta non
lesive per le persone di cui si occupa nello svolgimento della sua attività, e
non utilizza il proprio ruolo per assicurare a se’ o ad altri indebiti vantaggi.
Art. 11
Il Professionista PWA riconoscendo l’esigenza di operare sulla base di
un preciso mandato, stabilisce e concorda preliminarmente all’avvio del
rapporto lavorativo il proprio onorario - attraverso un contratto o una lettera
d’incarico sottoscritti dal proprio cliente, committente, utente, socio. A
questi ultimi fornisce informazioni adeguate e comprensibili circa la sua
prestazione, le finalità e le modalità della stessa. Il compenso pattuito deve
sempre e comunque essere proporzionale all’investimento del cliente,
committente, socio o utente, e comunque consono ai servizi erogati dal
Professionista PWA
Art. 12
Il Professionista PWA si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi
attività nel caso intervengano problemi personali e si generino conflitti di
interesse tali da interferire con l’efficacia delle sue prestazioni, rendendole
inadeguate o dannose ai soggetti cui sono rivolte, o comunque non
corrispondenti alla qualità che la stessa Associazione garantisce per i
propri associati.
Art. 13
I rapporti tra gli iscritti a Professionisti PWA - come anche tra i dipendenti
e i collaboratori dell’Associazione - devono essere improntati al rispetto
reciproco e alla lealtà. Per questo motivo, qualora uno degli iscritti , dei
dipendenti o i collaboratori ,venga a sapere della scorretta condotta di uno
degli associati - lesiva del decoro della professione o dannosa per l’utenza
- deve darne tempestiva comunicazione alla presidenza e al Collegio dei
Probiviri.
Allo stesso modo, qualora l’interesse del committente e/o del destinatario
della prestazione richieda il ricorso ad altre figure professionali o specifiche
competenze, il Professionista PWA è tenuto a proporre il nome di un altro
iscritto all’Associazione Professionisti PWA, ovvero si può avvalere della
collaborazione di altri colleghi.
Art. 14
Il Professionista PWA si impegna a contribuire allo sviluppo della
formazione nel suo ambito lavorativo, comunicando e condividendo i
progressi delle proprie conoscenze e competenze con gli altri associati.
Art. 15
Il Professionista PWA nella sua attività è tenuto a rispettare il principio
della riservatezza delle informazioni relative al cliente e all’utenza e i diritti
e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche; deve inoltre
mantenere riservate le notizie apprese durante l’esercizio della propria
attività lavorativa. La tutela della privacy deve armonizzarsi con l’esigenza
di condivisone delle conoscenze e delle informazioni.
Art. 16
Per soddisfare gli obblighi di cui al precedente articolo, il Professionista
PWA garantisce che i diritti di informazione, di accesso e partecipazione,
qualora comportino il trattamento di dati personali, trovino attuazione nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e delle persone interessate,
in particolar modo del diritto alla riservatezza e all’identità personale, in
conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di tutela e protezione
nel trattamento dei dati personali, secondo quanto prescritto dal Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 17
Il Professionista PWA garantisce l’integrità e la conservazione dei dati
e dei documenti a sua disposizione (anche in formato elettronico e/o
multimediale).
Art. 18 I comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Codice, lesivi della dignità e dell’immagine dell’Associazione Professionisti PWA e della professione che questi rappresenta unitariamente e tutela, nonché la violazione delle norme qui contenute comportano l’applicazione di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie, determinate di volta in volta e in senso proporzionale dal Collegio dei Probiviri, tenuto conto delle indicazioni previste dal Codice Etico.