Norme generali
Art. 1
Il Codice Deontologico è l’insieme dei principi e delle regole cui devono
riferirsi i Professionisti PWA nell’esercizio della professione e che deve
orientare le loro scelte di comportamento ai diversi livelli di responsabilità
in cui gli stessi si trovano ad operare.
Il rispetto del Codice è vincolante nell’esercizio della professione per gli
iscritti all’Associazione Professionisti PWA
Art. 2
Il Codice Deontologico impegna tutti gli iscritti a Professionisti PWA, le
aziende e gli Enti che operano a stretto contatto con l’Associazione alla sua
conoscenza, comprensione e diffusione. L’inosservanza dei principi e delle
prescrizioni qui espresse, la non conoscenza di queste ed ogni azione
non conforme al corretto esercizio della Professione sono sanzionabili
con le procedure disciplinari e le relative sanzioni stabilite dal Collegio dei
Probiviri, secondo quanto previsto dallo Statuto Professionisti PWA
Art. 3
L’attività del Professionista PWA si fonda sull’indipendenza di ogni
altro comparto della vita associata e ha come fine l’affermazione e la
valorizzazione della professionalità e delle competenze di settore, anche in
ottica di crescita e sviluppo.
Art. 4
Nell’esercizio delle sue funzioni, il Professionista PWA si basa sulla propria
autonomia tecnico-, sulle proprie conoscenze, su una formazione ed
una esperienza maturate nel proprio settore, nonché sulla personale
consapevolezza di esercitare un’attività a stretto contatto con persone
singole, la cui identità e dignità deve essere sempre e comunque
rispettata.