Codice deontologico

1

Norme generali

Art. 1 Il Codice Deontologico è l’insieme dei principi e delle regole cui devono riferirsi i Professionisti PWA nell’esercizio della professione e che deve orientare le loro scelte di comportamento ai diversi livelli di responsabilità in cui gli stessi si trovano ad operare. Il rispetto del Codice è vincolante nell’esercizio della professione per gli iscritti all’Associazione Professionisti PWA
Art. 2 Il Codice Deontologico impegna tutti gli iscritti a Professionisti PWA, le aziende e gli Enti che operano a stretto contatto con l’Associazione alla sua conoscenza, comprensione e diffusione. L’inosservanza dei principi e delle prescrizioni qui espresse, la non conoscenza di queste ed ogni azione non conforme al corretto esercizio della Professione sono sanzionabili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni stabilite dal Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto dallo Statuto Professionisti PWA
Art. 3 L’attività del Professionista PWA si fonda sull’indipendenza di ogni altro comparto della vita associata e ha come fine l’affermazione e la valorizzazione della professionalità e delle competenze di settore, anche in ottica di crescita e sviluppo.
Art. 4 Nell’esercizio delle sue funzioni, il Professionista PWA si basa sulla propria autonomia tecnico-, sulle proprie conoscenze, su una formazione ed una esperienza maturate nel proprio settore, nonché sulla personale consapevolezza di esercitare un’attività a stretto contatto con persone singole, la cui identità e dignità deve essere sempre e comunque rispettata.

2

Svolgimento attività

Art. 5 Il Professionista PWA nell’esercizio delle sue funzioni opera in un rapporto di collaborazione con singoli, aziende, imprese, associazioni, Enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo - in forma libero autonoma, singola, associata , cooperativa o tramite aziende, società di cui può essere titolare, socio, collaboratore, consulente etc. etc. In questa sua attività l’iscritto all’Associazione Professionisti PWA deve assumere comportamenti non lesivi della dignità rappresentata e tutelata dall’Associazione stessa e, in nessun caso, può abusare della propria posizione.
Art. 6 Nei rapporti intrattenuti con le Istituzioni pubbliche, Professionisti PWA adotta una condotta improntata all’integrità e alla correttezza e si impegna a operare nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e locali vigenti - nonché della corretta pratica commerciale - nel caso di partecipazioni a gare e/o della presentazione di progetti finanziati con i fondi pubblici, compatibilmente da quanto stabilito dallo Statuto.
Art. 7 Il professionista PWA è obbligato alla propria formazione continua per garantire prestazioni appropriate e di qualità all’utente. E’ altresì tenuto a migliorare il proprio livello di competenza teorico-pratica, metodologica e organizzativa; ad impegnarsi nella ricerca nel proprio ambito , nella promozione e nella diffusione della propria esperienza. Infine l’iscritto all’Associazione Professionisti PWA, riconosciuti i limiti delle proprie competenze, deve tenersi puntualmente aggiornato sulle novità emergenti e le pratiche migliori del proprio ambito di competenza e deve utilizzare solo gli strumenti teorici-pratici di cui ha conoscenza, e laddove previsto, formale autorizzazione.
Art. 8 Nella propria attività , nell’aggiornamento continuo e nelle comunicazioni del risultato dello stesso, il Professionista PWA valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità delle informazioni, dei dati e delle fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, quando necessario, le ipotesi operative alternative ed esplicita i limiti dei risultati.
Art. 9 Il Professionista PWA accetta il mandato esclusivamente nei limiti delle proprie competenze e il rapporto lavorativo ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri. Qualora necessario, può avvalersi della collaborazione di altri Professionisti PWA che integrano e completano le sue competenze. In questi casi, il professionista risponde non solo del proprio operato, ma anche di quello dei soggetti scelti come collaboratori, anch’essi obbligati a conoscere e applicare le norme del presente Codice. Il Professionista PWA è tenuto a mettere a conoscenza la committenza o l’utenza del proprio onorario al momento del contratto o non appena venga esplicitata la richiesta e concordato il piano operativo.

3

Raaporti con utenza e committenza

Art. 10 Il Professionista PWA adotta comportamenti e regole di condotta non lesive per le persone di cui si occupa nello svolgimento della sua attività, e non utilizza il proprio ruolo per assicurare a se’ o ad altri indebiti vantaggi.
Art. 11 Il Professionista PWA riconoscendo l’esigenza di operare sulla base di un preciso mandato, stabilisce e concorda preliminarmente all’avvio del rapporto lavorativo il proprio onorario - attraverso un contratto o una lettera d’incarico sottoscritti dal proprio cliente, committente, utente, socio. A questi ultimi fornisce informazioni adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa. Il compenso pattuito deve sempre e comunque essere proporzionale all’investimento del cliente, committente, socio o utente, e comunque consono ai servizi erogati dal Professionista PWA
Art. 12 Il Professionista PWA si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività nel caso intervengano problemi personali e si generino conflitti di interesse tali da interferire con l’efficacia delle sue prestazioni, rendendole inadeguate o dannose ai soggetti cui sono rivolte, o comunque non corrispondenti alla qualità che la stessa Associazione garantisce per i propri associati.

4

Rapporto con i colleghi

Art. 13 I rapporti tra gli iscritti a Professionisti PWA - come anche tra i dipendenti e i collaboratori dell’Associazione - devono essere improntati al rispetto reciproco e alla lealtà. Per questo motivo, qualora uno degli iscritti , dei dipendenti o i collaboratori ,venga a sapere della scorretta condotta di uno degli associati - lesiva del decoro della professione o dannosa per l’utenza - deve darne tempestiva comunicazione alla presidenza e al Collegio dei Probiviri. Allo stesso modo, qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre figure professionali o specifiche competenze, il Professionista PWA è tenuto a proporre il nome di un altro iscritto all’Associazione Professionisti PWA, ovvero si può avvalere della collaborazione di altri colleghi.
Art. 14 Il Professionista PWA si impegna a contribuire allo sviluppo della formazione nel suo ambito lavorativo, comunicando e condividendo i progressi delle proprie conoscenze e competenze con gli altri associati.

5

Tutela della privacy

Art. 15 Il Professionista PWA nella sua attività è tenuto a rispettare il principio della riservatezza delle informazioni relative al cliente e all’utenza e i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche; deve inoltre mantenere riservate le notizie apprese durante l’esercizio della propria attività lavorativa. La tutela della privacy deve armonizzarsi con l’esigenza di condivisone delle conoscenze e delle informazioni.
Art. 16 Per soddisfare gli obblighi di cui al precedente articolo, il Professionista PWA garantisce che i diritti di informazione, di accesso e partecipazione, qualora comportino il trattamento di dati personali, trovino attuazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e delle persone interessate, in particolar modo del diritto alla riservatezza e all’identità personale, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di tutela e protezione nel trattamento dei dati personali, secondo quanto prescritto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 17 Il Professionista PWA garantisce l’integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione (anche in formato elettronico e/o multimediale).

6

Sanzioni

Art. 18 I comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Codice, lesivi della dignità e dell’immagine dell’Associazione Professionisti PWA e della professione che questi rappresenta unitariamente e tutela, nonché la violazione delle norme qui contenute comportano l’applicazione di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie, determinate di volta in volta e in senso proporzionale dal Collegio dei Probiviri, tenuto conto delle indicazioni previste dal Codice Etico.

Website Builder Software