Quadro normativo


Il principale riferimento normativo per la Professional Wang Academy è la Legge 4 del 14 gennaio 2013, entrata in vigore il successivo 11 febbraio dello stesso anno. Si tratta della prima regolazione sistemica delle cosiddette “professioni non organizzate” o, più semplicemente, “senza Albo”. O comunque senza specifiche dottrine di inquadramento giuridico e normativo.
La legge in questione si propone di inquadrare tutti quei professionisti, sempre più numerosi, che non sono disciplinati in ordini o collegi. E che svolgono attività sempre più rilevanti, sia in campo economico che sociale, come in particolare sul versante delle attività rivolte alla persona e miranti ad incrementare il suo benessere.
Il costante riferimento al dettato della L. 4/2013 diventa quindi “conditio sine qua non” per assicurare all’utente o consumatore la tutela di trasparenza e qualità delle prestazioni voluta dal legislatore.
Coerentemente alla finalità generale della legge, la PWA intende assumere la responsabilità di rilasciare ai Professionisti soci l’Attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati, così da perseguire l’innalzamento qualitativo del rapporto fra utente e professionista.
Si tratta di una autoregolamentazione professionale di origine volontaria che fornisce al professionista una rete di supporto nell’attuazione delle norme, nell’eventuale confronto con altre categorie professionali, garantendo altresì piena trasparenza alle prestazioni professionali verso l’utente consumatore, privato o pubblico.
Questo avrà l’ulteriore garanzia dei principi etici e deontologici che il Professionista della PWA si impegna a rispettare in conseguenza degli appositi Codici adottati dalla Associazione, e pubblicati sul presente sito.
L’utente consumatore è inoltre tutelato dal costante aggiornamento, garantito dall'associaizone stessa, dei professionisti aderenti a PWA, sia dalla verifica che potrà effettuare sul sito del Ministero dello sviluppo economico (MISE) circa l’inserimento della PWA nell’apposito elenco delle associazioni professionali in possesso dei requisiti sopra descritti.


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(Legge 14 gennaio 2013, n. 4)



Il secondo riferimento normativo è dato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attinente la certificazione delle competenze individuali. Entrato in vigore il successivo 2 marzo, il decreto raccoglie e attua gli indirizzi dell’Unione Europea in materia di apprendimento permanente, di formazione professionale e di politiche attive del lavoro. 
In altri termini, il disposto normativo intende favorire l’emersione delle competenze comunque acquisite sul lavoro, nella vita quotidiana, nel tempo libero. Ciò in particolare a favore dei giovani in cerca di prima occupazione e di quanti invece non sono impegnati né in percorsi formativi né al lavoro.
Il tutto viene perseguito attraverso la definizione organica e coordinata di un sistema univoco di riconoscimento delle competenze, così fa favorire anche la mobilità degli individui, sia territorialmente che professionalmente.
Definizione e riconoscimento delle competenze, ruoli dei soggetti pubblici e privati, criteri per la valutazione e l’attribuzione di titoli e relative certificazioni, standard di servizio richiesti per la pluralità degli ambiti di formazione (formale, non formale, informale): sono questi i principali aspetti normati dal decreto in questione, che appositamente istituisce il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, accessibili e accertabili in via telematica a livello nazionale come nel contesto europeo.
Questo perché la norma, pur nella variegata diversità dei percorsi formativi che caratterizzano i Paesi membri, intende consentire riconoscibilità e spendibilità delle esperienze professionali comunque acquisite anche oltre i confini nazionali, nel più ampio contesto della Unione Europea.


- LEGGI IL TESTO COMPLETO SULLA GAZZETTA UFFICIALE ->
(Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13)



Riferimento obbligato per il quadro normativo è lo European Qualification Framework (EQF) o Quadro Europeo delle Qualifiche. Adottato come “raccomandazione” del Parlamento e del Consiglio europei il 23 aprile 2008, l’EQF è una sorta di codice condiviso a livello europeo per comprendere e valutare le diverse qualità e qualificazioni professionali, soggettive, maturate individualmente all’interno dei singoli Paesi membri ma esprimibili nell’intero panorama dell’Unione Europea.
Si tratta di una sorta di cornice dispositiva, funzionale e interattiva, che completa in una visione europea quanto perseguito in Italia col sopra menzionato Decreto legislativo 13/2013. 
L’intento è di consentire il riconoscimento di conoscenze e qualità professionali comunque acquisite, e di consentirne operativamente la fruibilità da parte di terzi, utenti vari e/o consumatori, anche in contesti territoriali e nazionali diversi da dove quelle competenze si sono maturate. E mettendo a confronto contenuti e durata di detti percorsi di apprendimento e di formazione aggiuntiva. Nel riconoscimento della formazione variamente definita: formale, non formale, informale.


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